AccordoCapo III

Art. 53

Mezzi di prova

In vigore dal 25 nov 2016
Mezzi di prova 1. Nei procedimenti dinanzi al tribunale sono esperibili in particolare i seguenti mezzi probatori: a) audizione delle parti; b) domanda di informazioni; c) produzione di documenti; d) audizione di testimoni; e) perizie; f) ispezioni; g) prove o esperimenti comparativi; h) dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento (affidavit). 2. Il regolamento di procedura disciplina la procedura per l'assunzione delle prove. L'interrogazione di testimoni e periti avviene sotto il controllo del tribunale e può essere limitata a quanto necessario.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-53

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