Accordo›Capo III
Art. 53
Mezzi di prova
In vigore dal 25 nov 2016
Mezzi di prova
1. Nei procedimenti dinanzi al tribunale sono esperibili in particolare i seguenti mezzi probatori:
a) audizione delle parti;
b) domanda di informazioni;
c) produzione di documenti;
d) audizione di testimoni;
e) perizie;
f) ispezioni;
g) prove o esperimenti comparativi;
h) dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento (affidavit).
2. Il regolamento di procedura disciplina la procedura per l'assunzione delle prove. L'interrogazione di testimoni e periti avviene sotto il controllo del tribunale e può essere limitata a quanto necessario.
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