Accordo›Capo IV
Art. 58
Protezione delle informazioni riservate
In vigore dal 25 nov 2016
Protezione delle informazioni riservate
Per proteggere i segreti commerciali, i dati personali o altre informazioni riservate di una parte del procedimento o di terzi, o per impedire l'abuso dei mezzi probatori, il tribunale può ordinare che la raccolta e l'uso delle prove in procedimenti di cui è investita siano limitati o vietati o che l'accesso a tali prove sia limitato a specifiche persone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-58