Accordo›Capo IV
Art. 63
Ingiunzioni permanenti
In vigore dal 25 nov 2016
Ingiunzioni permanenti
1. In presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un brevetto, il tribunale può emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Il tribunale può anche emettere tale ingiunzione nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un brevetto.
2. Se del caso, il mancato rispetto dell'ingiunzione di cui al paragrafo 1 è oggetto del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata da pagare al tribunale.
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