AccordoCapo IV

Art. 61

Decisioni di blocco dei beni

In vigore dal 25 nov 2016
Decisioni di blocco dei beni 1. Su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto è stato violato o sta per esserlo, il tribunale può, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ordinare a una parte di non trasferire dal territorio di sua competenza qualsiasi bene che vi si trovi o di non effettuare transazioni relative a tali beni, anche se non si trovano in detto territorio. 2. L', paragrafi da 5 a 9, si applica per analogia alle misure di cui al presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-61

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Decisioni di blocco dei beni (Art. 61 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo