AccordoCapo IV

Art. 59

Ordine di presentare elementi di prova

In vigore dal 25 nov 2016
Ordine di presentare elementi di prova 1. Su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e che, nel convalidare le sue richieste, abbia specificato prove che si trovano nella disponibilità della controparte o di un terzo, il tribunale può ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte o dal terzo, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Tale ordine non comporta un obbligo di autoincriminazione. 2. Su richiesta di una parte, il tribunale può ordinare, alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-59

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Ordine di presentare elementi di prova (Art. 59 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo