Accordo›Capo III
Art. 55
Inversione dell'onere della prova
In vigore dal 25 nov 2016
Inversione dell'onere della prova
1. Fatto salvo l', paragrafi 2 e 3, se oggetto di un brevetto è un procedimento che consente di ottenere un nuovo prodotto, qualsiasi prodotto identico, fabbricato senza il consenso del titolare del brevetto, è considerato, sino a prova contraria, ottenuto per mezzo del procedimento brevettato.
2. Il principio di cui al paragrafo 1 si applica anche quando vi è una probabilità sostanziale che con il procedimento brevettato sia stato ottenuto un prodotto identico e il titolare del brevetto non sia stato in grado, malgrado congrui sforzi, di determinare quale procedimento sia stato effettivamente utilizzato per tale prodotto identico.
3. Nella produzione della prova contraria è preso in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei propri segreti industriali e commerciali.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-55