Accordo›Capo IV
Art. 56
Competenze generali del tribunale
In vigore dal 25 nov 2016
Competenze generali del tribunale
1. Il tribunale può imporre le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dal presente accordo e può subordinare le sue ordinanze a condizioni, conformemente al regolamento di procedura.
2. Il tribunale tiene debitamente conto dell'interesse delle parti e, prima di emanare un'ordinanza, offre alle parti la possibilità di essere ascoltate purchè ciò sia compatibile con l'effettiva attuazione dell'ordinanza.
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