Accordo›Capo IV
Art. 65
Decisione sulla validità di un brevetto
In vigore dal 25 nov 2016
Decisione sulla validità di un brevetto
1. Il tribunale decide in merito alla validità di un brevetto in base a un'azione di revoca o a una domanda riconvenzionale di revoca.
2. Il tribunale può revocare un brevetto, in toto o in parte, unicamente per i motivi di cui all'articolo 138, paragrafo 1, e all'articolo 139, paragrafo 2, della CBE.
3. Fatto salvo l'articolo 138, paragrafo 3, della CBE, se i motivi per la revoca interessano il brevetto solo in parte, il brevetto è limitato mediante una modifica corrispondente delle rivendicazioni ed è revocato parzialmente.
4. Nella misura in cui un brevetto è stato revocato, esso è considerato privo ex tunc degli effetti indicati agli della CBE.
5. Qualora il tribunale, in una decisione definitiva, revochi interamente o parzialmente un brevetto, esso invia una copia della decisione all'Ufficio europeo dei brevetti e, per quanto riguarda un brevetto europeo, all'ufficio nazionale brevetti di ciascuno Stato membro contraente interessato.
Storico versioni
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