AccordoCapo IV

Art. 67

Facoltà di ordinare la comunicazione di informazioni

In vigore dal 25 nov 2016
Facoltà di ordinare la comunicazione di informazioni 1. In risposta a una domanda motivata e proporzionata del richiedente e conformemente al regolamento di procedura, il tribunale può ordinare all'autore della violazione di informare il richiedente: a) dell'origine e dei canali di distribuzione dei prodotti o procedimenti controversi; b) dei quantitativi prodotti, fabbricati, forniti, ricevuti o ordinati, nonché del prezzo ottenuto per i prodotti controversi; e c) dell'identità di eventuali terzi coinvolti nella produzione o distribuzione dei prodotti controversi o nel ricorso a un procedimento controverso. 2. Il tribunale può, conformemente al regolamento di procedura, ordinare ai terzi che: a) siano stati trovati in possesso di prodotti controversi su scala commerciale o siano stati sorpresi a utilizzare procedimenti controversi su scala commerciale; b) siano stati sorpresi a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività controverse; o c) siano stati indicati dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persone implicate nella produzione, fabbricazione o distribuzione dei prodotti o procedimenti controversi o nella fornitura di tali servizi, di fornire al richiedente le informazioni di cui al paragrafo 1.
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Facoltà di ordinare la comunicazione di informazioni (Art. 67 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo