Accordo›Capo IV
Art. 71
Gratuito patrocinio
In vigore dal 25 nov 2016
Gratuito patrocinio
1. Una parte che sia una persona fisica e si trovi nell'incapacità totale o parziale di far fronte alle spese del procedimento può chiedere il gratuito patrocinio in qualsiasi momento. Le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio sono stabilite nel regolamento di procedura.
2. Il tribunale, conformemente al regolamento di procedura, decide se concedere il gratuito patrocinio in tutto o in parte o se negarlo.
3. Su proposta del tribunale, il comitato amministrativo stabilisce l'entità del gratuito patrocinio e le condizioni per sostenerne le spese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-71