Accordo›Capo V
Art. 75
Decisione in secondo grado e rinvio
In vigore dal 25 nov 2016
Decisione in secondo grado e rinvio
1. Se un appello ai sensi dell' è fondato, la corte d'appello revoca la decisione del tribunale di primo grado ed emette una decisione definitiva. La corte d'appello può, in circostanze eccezionali e conformemente al regolamento di procedura, rinviare la causa dinanzi al tribunale di primo grado affinché esso decida.
2. In caso di rinvio dinanzi al tribunale di primo grado a norma del paragrafo 1, quest'ultimo è vincolato dalla decisione della corte d'appello con riguardo ai punti di diritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-75