Accordo›Capo VI
Art. 79
Transazione
In vigore dal 25 nov 2016
Transazione
Le parti possono in qualunque momento durante lo svolgimento del procedimento porre fine ad una controversia mediante transazione, che è convalidata da una decisione del tribunale. Tuttavia, un brevetto non può essere revocato o limitato mediante transazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-79