Accordo›Capo VI
Art. 82
Esecuzione delle decisioni e delle ordinanze
In vigore dal 25 nov 2016
Esecuzione delle decisioni e delle ordinanze
1. Le decisioni e le ordinanze emesse dal tribunale sono esecutive in qualsiasi Stato membro contraente. Una formula esecutiva di una decisione è apposta alla decisione del tribunale.
2. Se del caso, l'esecuzione di una decisione può essere subordinata alla prestazione di una cauzione o garanzia equivalente che assicuri il risarcimento dell'eventuale danno subito, in particolare nel caso di ingiunzioni.
3. Fatti salvi il presente accordo e lo statuto, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dal diritto dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione. Qualsiasi decisione del tribunale è eseguita alle stesse condizioni di una decisione emessa dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione.
4. Una parte che non osservi i termini di un'ordinanza del tribunale può essere sanzionata con una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata da pagare al tribunale. La singola penalità è proporzionata all'importanza dell'ordinanza da eseguire ed è disposta fatto salvo il diritto della parte alla richiesta di risarcimento danni o di una cauzione.
Storico versioni
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