AccordoParte V

Art. 84

Firma, ratifica e adesione

In vigore dal 25 nov 2016
Firma, ratifica e adesione 1. Il presente accordo è aperto alla firma di qualsiasi Stato membro il 19 febbraio 2013. 2. Il presente accordo è sottoposto a ratifica conformemente alle rispettive norme costituzionali degli Stati membri. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea («depositario»). 3. Ciascuno Stato membro che abbia firmato il presente accordo notifica alla Commissione europea la sua ratifica dell'accordo al momento del deposito del rispettivo strumento di ratifica a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2012. 4. Il presente accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-84

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Firma, ratifica e adesione (Art. 84 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo