AccordoParte V

Art. 88

Lingue dell'accordo

In vigore dal 25 nov 2016
Lingue dell'accordo 1. Il presente accordo è redatto in un unico esemplare in lingua inglese, francese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede. 2. I testi del presente accordo redatti in lingue ufficiali degli Stati membri contraenti diverse da quelle specificate al paragrafo 1, se approvati dal comitato amministrativo, sono considerati testi ufficiali. Nel caso di divergenze tra i diversi testi, prevalgono i testi di cui al paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-88

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Lingue dell'accordo (Art. 88 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo