AccordoParte IV

Art. 83

Regime transitorio

In vigore dal 25 nov 2016
Regime transitorio 1. Durante un periodo transitorio di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, può ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo ovvero un'azione per violazione o un'azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo. 2. La scadenza del periodo transitorio non pregiudica un'azione pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale alla fine di detto periodo. 3. A meno che un'azione sia già stata proposta dinanzi al tribunale, il titolare o il richiedente di un brevetto europeo concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo transitorio a norma del paragrafo 1 e, ove applicabile, del paragrafo 5, nonché il titolare di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo hanno la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale. A tal fine, essi notificano tale decisione alla cancelleria al più tardi un mese prima dello scadere del periodo transitorio. La rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro. 4. A meno che un'azione sia già stata proposta dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale, i titolari o i richiedenti di brevetti europei o i titolari di certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo che si sono avvalsi della possibilità di rinuncia conformemente al paragrafo 3 sono autorizzati a ritirarla in qualsiasi momento. In tal caso, essi ne informano la cancelleria. Il ritiro della decisione di rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro. 5. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il comitato amministrativo svolge un'ampia consultazione con gli utilizzatori del sistema dei brevetti ed effettua uno studio sul numero di brevetti europei e di certificati protettivi complementari concessi per prodotti protetti da brevetti europei in relazione ai quali sono ancora proposte azioni per violazione o azioni di revoca ovvero azioni di accertamento di nullità dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali a norma del paragrafo 1, nonché su motivi e conseguenze relativi. In base a tale consultazione e al parere del tribunale, il comitato amministrativo può decidere di prolungare il periodo transitorio fino a sette anni.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-83

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Regime transitorio (Art. 83 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo