Accordo›Capo VI
Art. 81
Riesame
In vigore dal 25 nov 2016
Riesame
1. In via eccezionale, una richiesta di riesame a seguito di una decisione definitiva del tribunale può essere accolta dalla corte d'appello nelle seguenti circostanze:
a) ove la parte che richiede il riesame abbia scoperto un fatto di natura tale da costituire un fattore decisivo, di cui non era a conoscenza al momento dell'emissione della decisione. Tale richiesta può essere accolta soltanto in base a un atto configurante reato, accertato con sentenza nazionale passata in giudicato; o
b) in caso di vizi sostanziali della procedura, in particolare quando la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese.
2. Una richiesta di riesame è depositata entro dieci anni dalla data della decisione, ma al più tardi entro due mesi dalla data della scoperta del nuovo fatto o del vizio di procedura. Tale richiesta non ha effetto sospensivo salva diversa decisione della corte d'appello.
3. Se la richiesta di riesame è fondata, la corte d'appello annulla in tutto o in parte la decisione soggetta a riesame e riapre il procedimento in vista di un nuovo processo e una nuova decisione, conformemente al regolamento di procedura.
4. Le persone che utilizzano brevetti oggetto di una decisione soggetta a riesame e agiscono in buona fede dovrebbero essere autorizzati a continuare a utilizzare tali brevetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-81