AccordoCapo VI

Art. 80

Pubblicazione delle decisioni

In vigore dal 25 nov 2016
Pubblicazione delle decisioni Il tribunale può ordinare, su richiesta del richiedente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione dell'informazione concernente la decisione del tribunale, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto sui media pubblici.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-80

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Pubblicazione delle decisioni (Art. 80 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo