Accordo›Capo VI
Art. 80
Pubblicazione delle decisioni
In vigore dal 25 nov 2016
Pubblicazione delle decisioni
Il tribunale può ordinare, su richiesta del richiedente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione dell'informazione concernente la decisione del tribunale, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto sui media pubblici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-80