Accordo›Capo VI
Art. 76
Base delle decisioni e diritto di essere ascoltato
In vigore dal 25 nov 2016
Base delle decisioni e diritto di essere ascoltato
1. Il tribunale statuisce conformemente alle richieste presentate dalle parti e non concede più di quanto sia stato richiesto.
2. Le decisioni sul merito possono essere basate soltanto su motivazioni, fatti e prove presentati dalle parti o ammessi nella procedura su ordinanza del tribunale e sui cui le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
3. Il tribunale valuta le prove in piena libertà e indipendenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-76