Accordo›Capo IV
Art. 72
Prescrizione
In vigore dal 25 nov 2016
Prescrizione
Fatto salvo l', paragrafi 2 e 3, le azioni relative a tutte le forme di risarcimento pecuniario non possono essere proposte più di cinque anni dopo la data in cui il richiedente ha preso o aveva buoni motivi per prendere conoscenza dell'ultimo fatto che vi dà origine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-72