AccordoCapo IV

Art. 72

Prescrizione

In vigore dal 25 nov 2016
Prescrizione Fatto salvo l', paragrafi 2 e 3, le azioni relative a tutte le forme di risarcimento pecuniario non possono essere proposte più di cinque anni dopo la data in cui il richiedente ha preso o aveva buoni motivi per prendere conoscenza dell'ultimo fatto che vi dà origine.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-72

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Prescrizione (Art. 72 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo