AccordoCapo IV

Art. 69

Spese giudiziarie

In vigore dal 25 nov 2016
Spese giudiziarie 1. Spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri eventualmente sostenuti dalla parte vincitrice sono, di norma, a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non imponga un'altra soluzione, fino a un massimale stabilito conformemente al regolamento di procedura. 2. Se una parte vince solo parzialmente la causa o in circostanze eccezionali, il tribunale può ordinare che le spese siano ripartite equamente o che ciascuna parte sostenga le proprie spese. 3. Una parte dovrebbe sostenere le spese inutili che ha causato al tribunale o a un'altra parte. 4. Su richiesta del convenuto il tribunale può ordinare al richiedente di costituire un'adeguata cauzione per la copertura delle spese giudiziarie e delle altre spese sostenute dal convenuto che potrebbero essere a carico del richiedente, in particolare nei casi di cui agli articoli da 59 a 62.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-69

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Spese giudiziarie (Art. 69 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo