Art. 69 · Spese giudiziarie
AccordoCapo IV

Art. 69

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Spese giudiziarie

In vigore dal 25 nov 2016
Spese giudiziarie 1. Spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri eventualmente sostenuti dalla parte vincitrice sono, di norma, a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non imponga un'altra soluzione, fino a un massimale stabilito conformemente al regolamento di procedura. 2. Se una parte vince solo parzialmente la causa o in circostanze eccezionali, il tribunale può ordinare che le spese siano ripartite equamente o che ciascuna parte sostenga le proprie spese. 3. Una parte dovrebbe sostenere le spese inutili che ha causato al tribunale o a un'altra parte. 4. Su richiesta del convenuto il tribunale può ordinare al richiedente di costituire un'adeguata cauzione per la copertura delle spese giudiziarie e delle altre spese sostenute dal convenuto che potrebbero essere a carico del richiedente, in particolare nei casi di cui agli articoli da 59 a 62.
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