AccordoCapo IV

Art. 68

Risarcimento del danno

In vigore dal 25 nov 2016
Risarcimento del danno 1. Su richiesta della parte lesa il tribunale ordina all'autore della violazione che, consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole, ha preso parte ad un'attività di violazione di un brevetto, di risarcire alla parte lesa danni adeguati al pregiudizio effettivo da questa subito a causa della violazione. 2. Per quanto possibile la parte lesa è posta nelle condizioni in cui si troverebbe se non si fosse verificata alcuna violazione. L'autore della violazione non potrà trarre vantaggio dalla violazione. Il risarcimento non deve tuttavia essere punitivo. 3. Allorchè il tribunale fissa i danni: a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato alla parte lesa dalla violazione; o b) in alternativa alla lettera a), può fissare, nei casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del brevetto in questione. 4. Nei casi in cui l'autore della violazione non ha preso parte all'attività di violazione consapevolmente o con motivi ragionevoli per saperlo, il tribunale può disporre il recupero dei profitti o il pagamento di un indennizzo.
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Risarcimento del danno (Art. 68 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo