Accordo›Parte V
Art. 85
Funzioni del depositario
In vigore dal 25 nov 2016
Funzioni del depositario
1. Il depositario redige copie certificate conformi del presente accordo e le trasmette ai governi di tutti gli stati membri firmatari o aderenti.
2. Il depositario notifica ai governi degli Stati membri firmatari o aderenti:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
c) la data di entrata in vigore del presente accordo.
3. Il depositario registra il presente accordo presso il segretariato delle Nazioni Unite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-85