Accordo›Capo VI
Art. 79
65 / 127Transazione
In vigore dal 25 nov 2016
Transazione
Le parti possono in qualunque momento durante lo svolgimento del procedimento porre fine ad una controversia mediante transazione, che è convalidata da una decisione del tribunale. Tuttavia, un brevetto non può essere revocato o limitato mediante transazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-79