Accordo›Parte III›Capo I
Art. 47
Parti
In vigore dal 25 nov 2016
Parti
1. Il titolare di un brevetto è autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale.
2. Salvo disposizione contraria dell'accordo di licenza, il titolare di una licenza esclusiva riguardo a un brevetto è autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale alle stesse condizioni del titolare di un brevetto, purchè quest'ultimo sia stato preliminarmente informato.
3. Il titolare di una licenza non esclusiva non è autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale, a meno che il titolare del brevetto non sia stato preliminarmente informato e che l'accordo di licenza lo preveda espressamente.
4. Nelle azioni proposte dal titolare di una licenza, il titolare del brevetto è autorizzato a partecipare all'azione dinanzi al tribunale.
5. La validità di un brevetto non può essere contestata mediante un'azione per violazione proposta dal titolare della licenza se il titolare del brevetto non partecipa al procedimento. La parte di un'azione per violazione che intende contestare la validità di un brevetto deve proporre azioni contro il titolare del brevetto.
6. Qualsiasi altra persona fisica o giuridica, o qualsiasi organismo autorizzato a proporre azioni conformemente al proprio diritto nazionale, che siano interessati da un brevetto, possono proporre azioni conformemente al regolamento di procedura.
7. Qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi organismo autorizzato a proporre azioni conformemente al suo diritto nazionale e che sia oggetto di una decisione presa dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all' del regolamento (UE) n. 1257/2012, sono autorizzati a proporre azioni a norma dell', paragrafo 1, lettera i).
Storico versioni
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