AccordoParte IIICapo I

Art. 45

Procedimenti pubblici

In vigore dal 25 nov 2016
Procedimenti pubblici I procedimenti sono aperti al pubblico a meno che il tribunale non decida di renderli riservati, per quanto necessario, nell'interesse di una delle parti o di altre persone coinvolte, o nell'interesse generale della giustizia o dell'ordine pubblico.
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