Accordo›Parte III›Capo I
Art. 45
Procedimenti pubblici
In vigore dal 25 nov 2016
Procedimenti pubblici
I procedimenti sono aperti al pubblico a meno che il tribunale non decida di renderli riservati, per quanto necessario, nell'interesse di una delle parti o di altre persone coinvolte, o nell'interesse generale della giustizia o dell'ordine pubblico.
Storico versioni
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