Accordo›Parte III›Capo I
Art. 44
Procedure elettroniche
In vigore dal 25 nov 2016
Procedure elettroniche
Il tribunale utilizza al meglio le procedure elettroniche, quali il deposito delle conclusioni delle parti e la presentazione delle prove in forma elettronica, nonché la videoconferenza, conformemente al regolamento di procedura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-44