AccordoParte IIICapo I

Art. 44

Procedure elettroniche

In vigore dal 25 nov 2016
Procedure elettroniche Il tribunale utilizza al meglio le procedure elettroniche, quali il deposito delle conclusioni delle parti e la presentazione delle prove in forma elettronica, nonché la videoconferenza, conformemente al regolamento di procedura.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-44

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Procedure elettroniche (Art. 44 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo