AccordoParte IIICapo I

Art. 46

Capacità giuridica

In vigore dal 25 nov 2016
Capacità giuridica Qualsiasi persona fisica o giuridica o organismo equivalente a una persona giuridica, autorizzato ad avviare procedimenti conformemente al proprio diritto nazionale, ha capacità processuale dinanzi al tribunale.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-46

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Capacità giuridica (Art. 46 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo