Art. 46 · Capacità giuridica
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Art. 46

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Capacità giuridica

In vigore dal 25 nov 2016
Capacità giuridica Qualsiasi persona fisica o giuridica o organismo equivalente a una persona giuridica, autorizzato ad avviare procedimenti conformemente al proprio diritto nazionale, ha capacità processuale dinanzi al tribunale.
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