Accordo›Capo VI
Art. 32
Competenza del tribunale
In vigore dal 25 nov 2016
Competenza del tribunale
1. Il tribunale ha competenza esclusiva in relazione a:
a) azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze;
b) azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari;
c) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni;
d) azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari;
e) domande riconvenzionali di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari;
f) azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata;
g) azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione;
h) azioni di compensazione per licenze sulla base dell' del regolamento (UE) n. 1257/2012; e
i) azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all' del regolamento (UE) n. 1257/2012.
2. Gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri contraenti rimangono competenti a conoscere delle azioni relative ai brevetti e ai certificati protettivi complementari che non rientrano nella competenza esclusiva del tribunale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-32