AccordoParte II

Art. 36

Bilancio del tribunale

In vigore dal 25 nov 2016
Bilancio del tribunale 1. Il bilancio del tribunale è finanziato dalle risorse finanziarie proprie del tribunale e, almeno nel periodo transitorio di cui all' ove necessario, dai contributi degli Stati membri contraenti. Il bilancio è in pareggio. 2. Le risorse finanziarie proprie del tribunale sono costituite dai diritti processuali e da altre entrate. 3. I diritti processuali sono fissati dal comitato amministrativo. Essi consistono di un diritto fisso, abbinato ad un diritto basato sul valore al di sopra di una soglia predefinita. I diritti processuali sono fissati ad un livello che garantisce un giusto equilibrio tra il principio dell'equo accesso alla giustizia, in particolare per le piccole e medie imprese, le microentità, le persone fisiche, le organizzazioni senza scopo di lucro, le università e gli organismi pubblici di ricerca, e un adeguato contributo delle parti per le spese sostenute dal tribunale, riconoscendo i benefici economici alle parti interessate, e l'obiettivo di un tribunale autofinanziato e con finanze in pareggio. Il livello dei diritti processuali è riveduto periodicamente dal comitato amministrativo. Si possono prendere in considerazione misure di sostegno mirate per le piccole e medie imprese e le microentità. 4. Se il tribunale non è in grado di pareggiare il bilancio sulle base delle risorse proprie, gli Stati membri contraenti gli versano contributi finanziari speciali.
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Bilancio del tribunale (Art. 36 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo