Accordo›Capo VI
Art. 33
Competenza delle divisioni del tribunale di primo grado
In vigore dal 25 nov 2016
Competenza delle divisioni del tribunale di primo grado
1. Fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, le azioni di cui all', paragrafo 1, lettere a), c), f) e g), sono proposte dinanzi:
a) alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in cui la violazione o la minaccia di violazione si è verificata o può verificarsi, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato membro contraente; o
b) alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in cui il convenuto o, in caso di pluralità di convenuti, uno dei convenuti ha la sua residenza o la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sua sede di attività, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato membro contraente. Un'azione contro una pluralità di convenuti può essere proposta solo qualora i convenuti abbiano una relazione commerciale o se l'azione riguarda la stessa asserita violazione.
Le azioni di cui all', paragrafo 1, lettera h), sono proposte dinanzi alla divisione locale o regionale conformemente alla lettera b) del primo comma.
Le azioni contro convenuti aventi la loro residenza, la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la loro sede di attività al di fuori del territorio degli Stati membri contraenti sono proposte dinanzi alla divisione locale o regionale conformemente alla lettera a) del primo comma o dinanzi alla divisione centrale.
Se lo Stato membro contraente interessato non ospita divisioni locali e non partecipa a divisioni regionali, le azioni sono proposte dinanzi alla divisione centrale.
2. Se un'azione di cui all', paragrafo 1, lettere a), c), f), g) o h), è pendente dinanzi a una divisione del tribunale di primo grado, le stesse parti non possono proporre un'azione di cui all', paragrafo 1, lettere a), c), f), g) o h) con riguardo allo stesso brevetto dinanzi ad alcuna altra divisione.
Se un'azione di cui all', paragrafo 1, lettera a), è pendente dinanzi a una divisione regionale e la violazione si è verificata nei territori di tre o più divisioni regionali, la divisione regionale interessata, su richiesta del convenuto, deferisce la causa alla divisione centrale.
Nel caso in cui un'azione tra le stesse parti con riguardo allo stesso brevetto sia stata proposta dinanzi a più divisioni differenti, è competente per l'intera causa la divisione adita per prima e qualsiasi divisione successivamente adita dichiara l'azione inammissibile conformemente al regolamento di procedura.
3. Una domanda riconvenzionale di revoca di cui all', paragrafo 1, lettera e), può essere proposta in caso di azione per violazione di cui all', paragrafo 1, lettera a). La divisione locale o regionale interessata, previa audizione delle parti, ha la facoltà di:
a) procedere sia con l'azione per violazione sia con la domanda riconvenzionale di revoca e di chiedere al presidente del tribunale di primo grado di assegnare dal pool di giudici, conformemente all', paragrafo 3, un giudice qualificato sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione;
b) deferire la domanda riconvenzionale di revoca alla divisione centrale e di sospendere o procedere con l'azione per violazione; o
c) con l'accordo delle parti, deferire la causa alla divisione centrale per decisione.
4. Le azioni di cui all', paragrafo 1, lettere b) e d), sono proposte dinanzi alla divisione centrale. Tuttavia, se dinanzi a una divisione locale o regionale è stata proposta, tra le stesse parti e con riguardo allo stesso brevetto, un'azione per violazione di cui all', paragrafo 1, lettera a), tali azioni possono essere proposte solo dinanzi alla stessa divisione locale o regionale.
5. Se un'azione di revoca di cui all', paragrafo 1, lettera d), è pendente dinanzi alla divisione centrale, le stesse parti possono proporre un'azione per violazione di cui all', paragrafo 1, lettera a), con riguardo allo stesso brevetto, dinanzi a qualsiasi divisione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o dinanzi alla divisione centrale. La divisione locale o regionale interessata ha la facoltà di procedere conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
6. Un'azione di accertamento di non violazione di cui all', paragrafo 1, lettera b), pendente dinanzi alla divisione centrale è sospesa una volta che un'azione per violazione di cui all', paragrafo 1, lettera a), tra le stesse parti o tra il titolare di una licenza esclusiva e la parte che richiede un accertamento di non violazione con riguardo allo stesso brevetto sia proposta dinanzi ad una divisione locale o regionale entro tre mesi dalla data in cui l'azione è stata avviata dinanzi alla divisione centrale.
7. Le parti possono convenire di proporre azioni di cui all', paragrafo 1, lettere da a) ad h), dinanzi alla divisione da loro scelta, compresa la divisione centrale.
8. Le azioni di cui al paragrafo 32, paragrafo 1, lettere d) ed e), possono essere proposte senza che il richiedente debba presentare opposizione dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.
9. Le azioni di cui all', paragrafo 1, lettera i), sono proposte dinanzi alla divisione centrale.
10. Le parti informano il tribunale di eventuali procedimenti di revoca, limitazione o opposizione pendenti dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti e di eventuali richieste di esame accelerato dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. Il tribunale può sospendere il procedimento se è prevedibile una rapida decisione da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti.
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