Accordo›Capo VII
Art. 35
Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti
In vigore dal 25 nov 2016
Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti
1. È istituito un centro di mediazione e arbitrato per i brevetti («centro»). Il centro ha sede a Lubiana e a Lisbona.
2. Il centro fornisce i servizi di mediazione e arbitrato delle controversie in materia di brevetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo. L' si applica mutatis mutandis a qualsiasi composizione conseguita utilizzando le strutture del centro, anche mediante mediazione. Tuttavia, un brevetto non può essere revocato o limitato nell'ambito di un procedimento di mediazione o arbitrato.
3. Il centro stabilisce norme in materia di mediazione e arbitrato.
4. Il centro stila un elenco dei mediatori e arbitri che possono assistere le parti nella composizione delle loro controversie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-35