AccordoCapo VII

Art. 35

Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti

In vigore dal 25 nov 2016
Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti 1. È istituito un centro di mediazione e arbitrato per i brevetti («centro»). Il centro ha sede a Lubiana e a Lisbona. 2. Il centro fornisce i servizi di mediazione e arbitrato delle controversie in materia di brevetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo. L' si applica mutatis mutandis a qualsiasi composizione conseguita utilizzando le strutture del centro, anche mediante mediazione. Tuttavia, un brevetto non può essere revocato o limitato nell'ambito di un procedimento di mediazione o arbitrato. 3. Il centro stabilisce norme in materia di mediazione e arbitrato. 4. Il centro stila un elenco dei mediatori e arbitri che possono assistere le parti nella composizione delle loro controversie.
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Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti (Art. 35 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo