Accordo›Titolo II
Art. 6
Collaborazione in ambito di formazione ed aggiornamento professionale
In vigore dal 22 nov 2016
Le autorità competenti delle Parti cooperano in ambito di formazione ed aggiornamento professionale, in particolare:
a) scambiandosi i piani di studio per la formazione e l'aggiornamento professionale e valutando la possibilità di adottare reciprocamente contenuti didattici;
b) organizzando eventi congiunti di formazione e aggiornamento professionale;
c) permettendo a rappresentanti dell'altra Parte di partecipare a esercitazioni e a corsi di aggiornamento professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;209#art-a-6