Accordo›Titolo II
Art. 7
Richieste di assistenza
In vigore dal 22 nov 2016
1. Nell'ambito del presente Accordo, le autorità delle Parti si forniscono reciprocamente assistenza su richiesta.
2. Fatto salvo quanto previsto dall', comma 2 in ordine alla designazione di punti di contatto per l'applicazione dell'Accordo, le istanze di cui al comma 1 del presente articolo e le corrispondenti risposte sono gestite direttamente dai competenti Uffici centrali nazionali delle Parti. Gli Uffici centrali nazionali sono i seguenti:
per la Repubblica italiana:
il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio cooperazione internazionale di Polizia;
per la Repubblica d'Austria:
la Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero federale dell'interno.
3. In casi di urgenza e qualora le richieste riguardino le zone di frontiera, le istanze e le conseguenti risposte possono essere gestite direttamente anche dalle seguenti autorità:
per la Repubblica italiana:
le questure e i comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza di Belluno, Bolzano e Udine;
per la Repubblica d'Austria:
le direzioni regionali di Polizia della Carinzia, di Salisburgo e del Tirolo.
Di tali richieste dirette, siano esse attive che passive, gli Uffici centrali nazionali delle Parti dovranno essere comunque informati tempestivamente a cura delle rispettive autorità interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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