AccordoTitolo I

Art. 2

Zone di frontiera

In vigore dal 22 nov 2016
1. Ai sensi del presente Accordo per zone di frontiera si intende: nella Repubblica italiana: i territori delle Province di Belluno, Bolzano e Udine; nella Repubblica d'Austria: le Regioni Carinzia, Salisburgo e Tirolo. 2. Le Parti contraenti si informano a vicenda su ogni variazione delle competenze nazionali in merito alla cooperazione transfrontaliera, nonché sulle modifiche riguardanti la designazione delle autorità competenti.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;209#art-a-2

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