AccordoTitolo II

Art. 5

Forme di cooperazione

In vigore dal 22 nov 2016
Le autorità di cui all' del presente Accordo, al fine di dare attuazione all', collaborano in particolare secondo le seguenti modalità: a) scambio delle informazioni su: i reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro modus operandi, le loro strutture e i loro contatti; i tipi di stupefacenti, di sostanze psicotrope e i loro precursori e sostanze dopanti, i luoghi e i metodi di produzione, i canali e i mezzi utilizzati dai trafficanti, le tecniche di occultamento, nonché i metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e l'impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi i metodi di addestramento e di utilizzo di unità cinofile antidroga; i reati di terrorismo, i terroristi, le organizzazioni terroristiche, il loro modus operandi, le loro strutture, reti e contatti; gli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale e terroristica; i metodi impiegati per il contrasto alla migrazione illegale, al traffico e alla tratta di persone; i passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi; i reati economici, il riciclaggio e il reimpiego di denaro, l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita, nonché le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; la formazione e l'aggiornamento professionale; b) scambio dì esperienze relativo: all'applicazione delle rispettive disposizioni normative in materia di sequestro e confisca dei proventi illeciti; alle migliori prassi nel monitoraggio delle infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; c) definizione di misure congiunte di sorveglianza della frontiera comune; d) adozione di misure, in conformità con il rispettivo ordinamento interno, dirette al contrasto del traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e altre merci, comprese le consegne sorvegliate transfrontaliere e le operazioni sottocopertura; e) cooperazione di Polizia in Centri comuni; f) rafforzamento della comunicazione, previa valutazione e verifica degli aspetti tecnici, anche attraverso il possibile scambio di apparecchiature radio rice-trasmittenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;209#art-a-5

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