Accordo›Titolo II
Art. 4
Ambiti della cooperazione
In vigore dal 22 nov 2016
Le autorità di cui all' del presente Accordo, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti, cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalità nelle sue varie manifestazioni e in particolare per contrastare:
a) la criminalità organizzata transnazionale e il terrorismo;
b) la produzione e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori e sostanze dopanti;
c) il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, nonché sostanze velenose e radioattive;
d) la migrazione illegale, il traffico e la tratta di persone;
e) i reati contro il patrimonio, compresa la tutela dei beni a valore storico e culturale;
f) i reati economici e il riciclaggio, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;
g) la criminalità informatica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;209#art-a-4