Accordo›Titolo II
Art. 8
Rifiuto di assistenza
In vigore dal 22 nov 2016
1. La richiesta di assistenza può essere rifiutata in tutto o in parte se l'autorità competente della Parte interessata osserva che la sua esecuzione possa compromettere la sovranità, la sicurezza interna, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato, oppure che sia in contrasto con la propria legislazione nazionale o con i suoi obblighi internazionali.
2. Prima di prendere una decisione sul rifiuto ad una richiesta di assistenza, l'autorità competente investita dell'istanza si consulta con l'autorità richiedente al fine di stabilire se tale assistenza può essere eventualmente fornita a condizioni diverse rispetto alla richiesta originaria. Qualora l'autorità richiedente accetti di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, l'autorità richiesta dovrà ottemperare a dette condizioni.
3. La decisione motivata sul totale o parziale rifiuto di una richiesta di assistenza è comunicata per iscritto all'autorità richiedente.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;209#art-a-8