Accordo›Titolo III
Art. 11
Osservazione transfrontaliera
In vigore dal 22 nov 2016
1. Secondo le modalità stabilite nell'articolo 40 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e delle relative disposizioni nazionali, gli agenti di una delle Parti possono, previa autorizzazione dell'autorità competente dell'altra Parte, proseguire per l'intero territorio dell'altra Parte l'osservazione transfrontaliera nei confronti:
di una persona che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo all'estradizione o all'emissione di un mandato d'arresto europeo, nonché, se necessario,
di una persona nei confronti della quale sussistono fondati motivi di ritenere che possa condurre all'identificazione o alla localizzazione della menzionata persona.
2. L'osservazione transfrontaliera in casi di urgenza di cui al comma 2 dell'articolo 40 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen è ammissibile per i reati elencati al paragrafo 7 dello stesso articolo 40, quando non è stato possibile richiedere l'autorizzazione preventiva all'autorità competente. In questi casi l'attraversamento della frontiera è immediatamente comunicato:
per la Repubblica italiana:
al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia;
per la Repubblica d'Austria:
alla Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero federale dell'interno.
Variazioni alle suddette competenze saranno rese note per iscritto all'autorità competente dell'altra Parte contraente.
3. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato.
Storico versioni
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