Accordo›Titolo III
Art. 16
Protezione dei testimoni e delle vittime
In vigore dal 22 nov 2016
1. Le autorità competenti delle Parti cooperano, in base al diritto nazionale, per proteggere i testimoni e i loro familiari, nonché le vittime ad altissimo rischio (qui di seguito «persone da proteggere»). La cooperazione comprende in particolare lo scambio di informazioni necessarie alla protezione delle persone, nonché alla loro accoglienza e assistenza.
2. Un protocollo esecutivo disciplina in ogni singolo caso le modalità della cooperazione nell'ambito dell'accoglienza di persone da proteggere.
3. Le persone da proteggere ammesse nel programma di protezione della Parte richiedente non sono ammesse nel programma di protezione della Parte richiesta. Nel contesto della cooperazione riguardante la protezione di tali persone si applica il diritto della Parte richiesta.
4. La Parte richiedente si fa carico delle spese di sostentamento delle persone da proteggere e delle spese delle altre misure di cui ha richiesto l'adozione. La Parte richiesta si fa carico degli oneri dell'impiego del personale impegnato nell'attività di protezione.
5. La Parte richiesta può porre fine alla cooperazione se motivi gravi lo giustificano e se ne ha informato precedentemente la Parte richiedente. In tali casi la Parte richiedente è tenuta a riprendere in custodia le persone da proteggere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;209#art-a-16