Accordo›Titolo IV
Art. 18
Consegna di persone alla frontiera
In vigore dal 22 nov 2016
1. Le autorità competenti di cui all' concordano le modalità e i luoghi adatti alla consegna di persone alla frontiera sottoposte a provvedimento restrittivo per estradizione, mandato di arresto europeo o esecuzione della pena. Tale consegna può avvenire in prossimità della frontiera o presso gli aeroporti se le autorità competenti sul cui territorio nazionale avviene la consegna acconsentono, nel singolo caso, al relativo svolgimento. La consegna deve essere effettuata in luoghi dotati delle strutture necessarie per garantire la sicurezza dell'operazione.
2. Ai fini della consegna della persona sottoposta a provvedimento restrittivo, non sono necessari nè il documento di viaggio, nè il visto. Il trasporto di persone deve essere effettuato prevedendo un numero sufficiente di operatori debitamente equipaggiati. È opportuno adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per impedire la fuga delle persone trasportate o evitare un eventuale pericolo per persone e cose. Qualora una delle persone trasportate riesca a fuggire sul territorio nazionale dell'altra Parte, il personale preposto al trasporto è tenuto a comunicarlo immediatamente e a provvedere all'inseguimento della persona in fuga.
L'inseguimento ha termine al più tardi nel momento in cui il personale dell'altra Parte contraente interviene facendosi carico dell'inseguimento o richiedendone la cessazione.
Storico versioni
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