Accordo›Titolo IV
Art. 20
Misure transfrontaliere in ambito ferroviario
In vigore dal 22 nov 2016
1. Per salvaguardare la sicurezza interna e l'ordine pubblico in ambito ferroviario transfrontaliero, gli agenti di una delle Parti sono autorizzati a proseguire un atto ufficiale iniziato a bordo di un treno sul proprio territorio conformemente al loro diritto nazionale, fino alla prima fermata prevista sul territorio dell'altra Parte.
2. In conformità con la legislazione nazionale, gli agenti sono autorizzati a salire a bordo di un treno all'ultima fermata prevista sul territorio dell'altra Parte, per avere la possibilità di adottare misure finalizzate alla salvaguardia della sicurezza interna e dell'ordine pubblico dopo la partenza dall'ultima fermata prima della frontiera.
3. Alle condizioni di cui all', commi 1 e 6 del presente Accordo, durante tali interventi gli agenti sono autorizzati a fermare una persona sul territorio dell'altra Parte e sottoporla a perquisizione di sicurezza in base all'articolo 41, comma 5, lettera f) della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fino all'arrivo degli agenti di quest'ultima.
4. Le modalità applicative del presente articolo saranno definite dalle autorità competenti delle Parti attraverso appositi protocolli esecutivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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