Accordo›Titolo IV
Art. 21
Accompagnamento in occasione di eventi sportivi transfrontalieri
In vigore dal 22 nov 2016
In occasione di eventi sportivi transfrontalieri è consentito - previa autorizzazione da parte delle autorità competenti in materia di Polizia stradale - l'accompagnamento dei partecipanti ad opera di agenti dì una Parte attraverso il territorio dell'altra Parte. Agli agenti accompagnatori non è consentito eseguire autonomamente misure di Polizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;209#art-a-21