AccordoTitolo VI

Art. 26

Entrata e soggiorno

In vigore dal 22 nov 2016
1. Nell'ambito della cooperazione di cui al presente Accordo, gli agenti di una delle Parti sono autorizzati ad entrare nel territorio dell'altra Parte portando con sè un tesserino di servizio valido, munito di fotografia. Essi sono autorizzati a trattenersi nel territorio dell'altra Parte per il tempo necessario all'assolvimento delle attività da svolgere. 2. Nel corso del soggiorno sul territorio dell'altra Parte, gli agenti devono essere sempre in grado di provare la loro qualifica.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;209#art-a-26

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Entrata e soggiorno (Art. 26 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo