Accordo›Titolo VII
Art. 29
C o s t i
In vigore dal 22 nov 2016
Le spese connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo che sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Qualora la richiesta comporti spese notevoli o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e il modo in cui saranno sostenute le spese.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;209#art-a-29