AccordoTitolo VII

Art. 32

L i n g u a

In vigore dal 22 nov 2016
Nel corso della cooperazione ai sensi del presente Accordo, le autorità competenti usano la lingua italiana e quella tedesca, o in alternativa quella inglese, come mezzo di comunicazione.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;209#art-a-32

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