Accordo›Titolo VII
Art. 33
Consultazioni tra esperti e risoluzione delle controversie
In vigore dal 22 nov 2016
1. Ciascuna Parte può chiedere la riunione di esperti delle Parti per risolvere questioni relative all'applicazione del presente Accordo e per presentare proposte di sviluppo della cooperazione.
2. Le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo, saranno risolte tramite negoziati e consultazioni reciproche tra le Parti.
3. Qualora necessario, le autorità competenti delle Parti di cui all' del presente Accordo possono organizzare riunioni e consultazioni, alternativamente in Austria e in Italia, per valutare lo sviluppo della cooperazione e promuoverne l'efficacia.
4. I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;209#art-a-33