AccordoTitolo VII

Art. 31

Obblighi imposti da altri accordi internazionali

In vigore dal 22 nov 2016
Dalla data dì entrata in vigore del presente Accordo cesserà di avere efficacia l'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero federale dell'interno della Repubblica d'Austria per la collaborazione nella lotta contro il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata internazionale e il traffico illegale di stupefacenti firmato a Vienna il 12 novembre 1986. Nei rapporti tra le Parti continuerà ad applicarsi l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica d'Austria sulla cooperazione di Polizia firmato a Vienna il 15 dicembre 1997, limitatamente alle disposizioni relative alla cooperazione bilaterale non trattate dal presente Accordo e compatibili con esso.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;209#art-a-31

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Obblighi imposti da altri accordi internazionali (Art. 31 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo